Art. 01 – Denominazione e sede. E’ costituita in Casarano, alla via Canova 46, l’associazione culturale denominata “XIMA”. L’associazione è retta dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.
Art. 02 – Principi. L’associazione è apolitica, contro la violenza e rispettosa della moralità. Essa si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità delle strutture elettive, gratuità delle prestazioni fornite dai soci (salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’associazione e debitamente documentate) e crescita culturale e ideologica degli associati.
Art. 03 – Scopi. L’associazione si propone di valorizzare, diffondere e/o promuovere la cultura per la fotografia, le immagini e le arti figurative.
Attraverso esse promuove il territorio e/o ne valorizza il patrimonio artistico. Per il conseguimento di questi scopi, l’associazione si propone di organizzare, promuovere, produrre, distribuire, curare, gestire, aderire, collaborare e/o prendere parte a: mostre, corsi, concorsi, ritrovi, raduni, seminari, lezioni, workshop, tavole rotonde, viaggi, gite; manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e/o sociali promosse dalla stessa associazione e/o da enti pubblici o privati, comitati e/o associazioni che ne richiedano la presenza; pubblicazioni, riviste, libri, cd, dvd, video, software e/o materiale multimediale; organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi simili; raccolte fondi per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà in ogni caso occuparsi di qualunque altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 04 – Durata. La durata dell’associazione è illimitata e può essere sciolta con delibera dell’assemblea. L’anno sociale inizia il primo giorno di gennaio e termina l’ultimo giorno di dicembre.
Art. 05 – Soci e domanda di ammissione. Possono far parte in qualità di soci le persone fisiche e/o giuridiche che ne facciano richiesta e che abbiano una irreprensibile e comprovata condotta morale e civile. Il soggetto che intende iscriversi deve presentare domanda su apposito modulo che contiene l’accettazione senza riserve dello statuto. La qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo e contro la cui motivata decisione è ammesso appello all’assemblea straordinaria dei soci da richiedere a mezzo raccomandata. Nel caso di minorenni la domanda va controfirmata da entrambi i genitori anche se separati o dal tutore legale, che rappresentano quindi il minore nei confronti dell’associazione e rispondono per esso in tutte le obbligazioni assunte. La quota associativa o lo status di socio non possono essere trasferiti a terzi. Le tipologie di socio sono le seguenti: Fondatore (colui che ha istituito l’associazione); Ordinario (colui che non è fondatore). La quota associativa è fissata a € 20,00 annue. Variazioni a tale quota saranno eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Art. 06 – Diritti e doveri dei soci. Il socio ha il diritto di frequentare i raduni e/o le adunanze dell’associazione e partecipa attivamente alle iniziative della stessa. Per godere di tutti i diritti nell’associazione, il socio deve pagare le quote associative pregresse entro la fine del primo mese successivo alla scadenza dell’anno sociale. Chi non ottempera all’obbligo di cui al paragrafo precedente, può essere espulso dall’associazione. Altresì la prolungata e ingiustificata assenza alle iniziative associative può comportare l’espulsione del socio. Il socio maggiorenne gode dei diritti di voto alle assemblee. Il socio può candidarsi al consiglio direttivo non prima di aver maturato 10 anni di anzianità associativa senza interruzioni dal compimento della maggiore età o in alternativa su invito del consiglio direttivo con votazione unanime.
Art. 07 – Decadenza degli associati. L’associato cessa di essere tale per decesso, dimissioni volontarie (da manifestarsi per iscritto o per e-mail al Consiglio Direttivo prima della naturale scadenza dell’anno sociale), comportamento contrastante con gli scopi stabiliti dal presente statuto, per danni morali e/o materiali arrecati all’associazione. Il socio può altresì essere espulso con delibera motivata del consiglio direttivo verso la quale è ammesso ricorso all’assemblea straordinaria dei soci. Il socio espulso non può essere riammesso prima di 10 anni dalla data di espulsione.
Art. 08 – Gli organi sociali. Gli organi sociali sono: L’assemblea dei soci; il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere; il Consiglio Direttivo, il collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sono gratuite, hanno una durata di 10 anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni possono essere effettuate dal consiglio direttivo nel corso del decennio ma decadono comunque alla fine del naturale periodo.
Art. 09 – Assemblea. L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e/o straordinarie. L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo, è presieduta dal presidente o, in caso di assenza, dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea nomina un presidente temporaneo il quale nomina un segretario con il compito di accertare la regolarità della convocazione e costituzione, e di redigere il verbale. L’assemblea straordinaria è convocata dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo o da un terzo dei soci aventi diritto al voto. L’assemblea deve essere convocata non prima di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell’associazione; l’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’orario della prima convocazione, nonché il giorno, il luogo e l’orario della seconda convocazione (se prevista) e l’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, per la relazione delle attività e il rendiconto consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione del programma generale per l’anno successivo. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto presenti in proprio; in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati aventi diritto al voto presenti. Possono prendere parte all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. I compiti dell’assemblea sono: eleggere i componenti del consiglio direttivo; approvare i bilanci di previsione e consuntivo; deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto; deliberare sullo scioglimento dell’associazione; nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione). Nelle deliberazioni che riguardano l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e/o la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono conservate a cura del segretario e vengono messe a disposizione dei soci nel sito internet dell’associazione.
Art. 10 – Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è l’organo amministrativo del collettivo, è eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da 3 a 5 membri. Resta in carica 10 anni e i suoi componenti possono essere rieletti più volte. Essi decadono e vengono sostituiti nel corso dell’anno sociale qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e il consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci maggiorenni con anzianità associativa di almeno 10 anni senza interruzioni, aventi diritto al voto e in regola con il pagamento della quota associativa o in alternativa su proposta di candidatura espressa all’unanimità da tutti i membri del consiglio direttivo e autorizzata dall’assemblea dei soci. Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente o su convocazione del presidente, senza formalità. Alle riunioni del consiglio direttivo possono essere invitati soci e/o terzi che però non hanno diritto di voto. Il consiglio direttivo: fissa le norme per il funzionamento dell’associazione; sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo entro la fine del primo mese dall’inizio dell’anno sociale; decide il programma di lavoro; autorizza le attività, i loro destinatari e gli importi di spesa; elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; accoglie o respinge le richieste di associazione; decide l’espulsione degli associati; ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal presidente; assume obbligazioni e/o stipula contratti con il personale necessario e nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio; redige i regolamenti interni ai quali tutti i soci si devono attenere; fissa le quote associative annuali e/o eventuali altri contributi; delibera sull’adesione e la partecipazione a enti e/o istituzioni pubbliche o private che interessano l’attività della stessa, designandone i rappresentanti da scegliersi tra i soci; può delegare al presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, riservandosi le deliberazioni di straordinaria amministrazione; fissa le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta l’anno; convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario e/o venga chiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da tutti i membri e devono essere conservate a cura del segretario nel sito internet dell’associazione. In caso di rinuncia di uno o più consiglieri, i rimanenti possono surrogare i mancanti per nomina diretta che restano in carica fino alla naturale scadenza dei consiglieri sostituiti.
Art. 11 – Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione. Egli è, congiuntamente al Consiglio Direttivo, responsabile dell’associazione di fronte a terzi e anche in sede di giudizio.
Convoca e presiede l’assemblea, ne cura l’esecuzione e le relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti.
Al Presidente spetta l’ordinaria amministrazione dell’associazione sulla base delle deliberazioni del consiglio direttivo. Al Presidente spetta altresì il diritto di costituire obbligazioni o impegni in nome e per conto dell’associazione in casi di urgenza o dove non fosse possibile convocare il consiglio direttivo, che ratificano le decisioni alla prima riunione utile.
Art. 12 – Vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente all’amministrazione dell’associazione e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato dal consiglio direttivo.
Art. 13 – Segretario. Il segretario redige i verbali delle riunioni, dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo o del presidente, attende alla corrispondenza e si occupa delle comunicazioni interne ed esterne. Assume la funzione di portavoce del Presidente e del consiglio direttivo e sovrintende alla pubblicità delle deliberazioni.
Art. 14 – Tesoriere. Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti previo mandato del consiglio direttivo. Sovrintende al rendiconto economico e finanziario dell’associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Art. 15 – Collegio dei Probiviri. Il collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare le controversie interne: tra i soci, tra un socio e uno o più membri del Consiglio Direttivo, tra il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei Soci o tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. E’ composto da un Presidente eletto dall’Assemblea dei Soci in sede di rinnovo delle cariche sociali o appositamente nominato a seguito di dimissioni di ruolo vacante per qualsiasi motivo e da due membri nominati all’occorrenza da ciascuna delle parti in opposizione. Il socio maggiorenne con anzianità associativa ininterrotta di almeno dieci anni può candidarsi alla carica di Presidente del Collegio dei Probiviri, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi a esse in alternativa può essere invitato alla candidatura dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, entro trenta giorni dall’inizio del procedimento, trasmettendo il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
Art. 16 – Rendiconto. Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio di totale trasparenza e pubblicità nei confronti dei soci. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione degli associati nella sede sociale.
Art. 17 – Attività secondarie. L’associazione, in conformità delle leggi vigenti, potrà svolgere attività economiche ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e comunque approvate sempre dal consiglio direttivo.
Art. 18 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi volontari dei soci o di enti e/o associazioni pubbliche o private, da lasciti o donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative della stessa e dai contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari contingenze o iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario. L’associazione non può dividere, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve, durante la vita della stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione degli scopi istituzionali previsti nello statuto, e può decidere di conservare una parte degli utili come avanzo di gestione da utilizzare negli anni successivi.
I contributi ordinari sono dovuti per l’intero anno d’iscrizione che decorre dalla data di versamento e ha termine in ogni caso alla fine dell’anno sociale. Il socio che recede non può in nessun caso chiedere la restituzione dei versamenti effettuati.
Art. 19 – Libri sociali. Costituiscono libri sociali dell’associazione; il libro dei soci; il libro verbali delle assemblee; il libro verbali del consiglio direttivo.
Art. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria. In caso di scioglimento, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di un liquidatore, scelto tra i soci, con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ad altre associazioni aventi scopi similari.
Art. 21 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti leggi in materia di associazione.